Le professioni di medico-chirurgo e di odontoiatra
rientrano tra le professioni intellettuali per le quali la
legge richiede la speciale abilitazione dello Stato e
l’iscrizione in uno specifico Albo.
Il loro esercizio è sottoposto a precise condizioni, per la
rilevanza sociale e la specificità delle competenze
necessarie, che lo Stato vuole garantire ai cittadini
nell’ambito della “pubblica necessità”.
L’Ordine professionale è stato quindi costituito con legge
dello Stato è si configura come “Ente con l’attribuzione di
specifiche competenze” espressione di una potestà
amministrativa pubblica per il conseguimento di fini che sono
voluti per garantire da una parte il corretto esercizio della
professione dei soggetti in possesso dei requisiti voluti
dalla legge, e dall’altra il controllo della correttezza
comportamentale del professionista nei confronti dei
cittadini, ed a tutela del decoro della professione.
L’iscrizione all’albo costituisce requisito “ineludibile”
per l’esercizio della professione, una volta conseguita la
laurea e l’abilitazione, fatti salvi il possesso degli altri
requisiti amministrativi.
La mancata iscrizione vieta l’esercizio della professione e
diventa ipso facto esercizio abusivo.
L’iscrizione all’albo assume la natura giuridica di
accertamento costitutivo erga omnes, con cui si
acquisisce e si perfeziona la qualifica professionale di
medico chirurgo e/o odontoiatra.
In tal modo si attua la conferma e la tutela delle competenze
tecniche garantite dallo Stato dal rilascio del diploma di
laurea e di abilitazione. L’iscritto è obbligato
all’osservanza delle regole comportamentali della deontologia
professionale, autonomamente elaborate dall’Organo della
professione e raccolte in un Codice - Codice di
deontologia medica - che statuisce gli speciali doveri
propri del professionista.
L’esercizio della medicina è tutelato non solo come prassi,
fondata su un insieme di conoscenze tecnico-scientifiche
espresse al più alto e aggiornato livello, ma anche come
insieme di regole comportamentali, di ispirazione etica e
sociale, capaci di realizzare un’ideale definizione
professionale corrispondente ad ogni esigenza etica e
giuridica.
All’Ordine professionale è riconosciuto, nell’ambito di un
principio di autogoverno della professione, il potere di
emanare norme interne di deontologia, vincolanti per gli
iscritti.
Il potere disciplinare nei confronti degli iscritti,
attribuito espressamente dalla legge all’Ordine, implica che
esso è esercitabile non solo in via repressiva attraverso
l’irrogazione di sanzioni ma anche in via preventiva
attraverso l’emanazione di norme deontologiche che attengono
al piano della mera correttezza comportamentale.

La Corte di Cassazione ha tenuto a sottolineare che l’art. 38
del D.P.R. 221/1950, prevedendo quali illeciti disciplinari
degli esercenti le professioni sanitarie “abusi o mancanze
o fatti disdicevoli al decoro professionale”, non descriva
compiutamente le azioni o le omissioni vietate – a differenza
delle norme penali, soggette al principio della stretta
legalità (nullum crimen sine lege) – ma ponga delle
clausole generali, il cui contenuto deve essere integrato
dalle norme di etica professionale, la cui enunciazione è
rimessa all’autonomia dell’Ordine professionale, cui spetta
anche l’interpretazione e l’applicazione di esse,
nell’esercizio del potere di autarchia nei procedimmenti
disciplinari.
La natura pubblicistica del potere disciplinare dell’Ordine
implica che i provvedimenti disciplinari, con i quali vengono
irrogate le sanzioni, assumano rilevanza esterna vincolante.
Le sanzioni che inibiscono l’esercizio professionale irrogate
dall’Ordine determinano la perseguibilità in campo penale per
esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.) per chi
nel periodo della sospensione o dopo una radiazione, eserciti
ugualmente la professione.
L’abilitazione all’esercizio professionale e
l’iscrizione all’albo dei medici chirurghi legittimano il medico a
esercitare la propria attività in tutte le branche della medicina,
tranne quelle per le quali la normativa vigente prescriva il
possesso del relativo diploma di specializzazione.Tra queste
branche, come noto, si annoverano: l’anestesiologia e
rianimazione; la radiologia diagnostica; la radioterapia; la
medicina nucleare; l’esercizio delle funzioni di “medico
competente” ai sensi del D.Lgs. 626/1994 in materia di
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul
luogo di lavoro; l’esercizio professionale dell’attività di
psicoterapia. Se la compilazione, tenuta e pubblicazione dell’albo
dell’Ordine e l’esercizio del potere disciplinare nei confronti
degli iscritti rappresentano i cardini del “potere ordinistico”,
non bisogna tuttavia dimenticare le altre funzioni attribuite
dall’art. 3 del DLCPS n. 233/1946 al Consiglio direttivo di
ciascun Ordine provinciale, e cioè:
li 23.01.2006 Marcello Costa
Angeli